Art. 4.
(Domanda per il riconoscimento del valore culturale del servizio formativo e autorità competente al rilascio della relativa attestazione).

      1. Le imprese, i singoli e le associazioni che erogano servizi di tipo culturale o educativo, al fine di consentire ai propri utenti di beneficiare della detrazione fiscale di cui all'articolo 2, devono inoltrare apposita domanda di attestazione della rilevanza formativa e culturale del servizio fornito, diretta al competente assessorato regionale alla cultura, corredata da una relazione dettagliata delle loro offerte formative ovvero dei titoli specifici individualmente posseduti inerenti l'attività in oggetto.
      2. L'assessorato regionale alla cultura di cui al comma 1 territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche formali e sostanziali sulla idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati nonché dei titoli posseduti dai soggetti di cui al medesimo comma per lo svolgimento del servizio formativo, provvede, entro tre mesi dalla ricezione della domanda presentata ai sensi del medesimo comma 1, ad attestare, con apposita certificazione, la idoneità e la valenza culturale del servizio ai fini della fruizione del beneficio fiscale di cui all'articolo 2.